L'intenzione ora è terroristica

I sistemi legali democratici non contemplano la nozione di reato politico e possono comminare pene per gli atti commessi, non per le opinioni. Fino a poco tempo fa le varie convenzioni internazionali contro il terrorismo si sono attenute a tale principio: elencavano una serie di atti di violenza particolarmente gravi (dirottamenti aerei, sequestro di ostaggi, attentati dinamitardi, ferimento o uccisione di persone innocenti) per distinguerli dagli atti politici e riportarli nell’ambito dei reati comuni. In linea con i principî del tribunale di Norimberga. Nella normativa antiterroristica adottata negli Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001, e in seguito proposta a livello europeo, si nota invece un radicale cambiamento di paradigma. John Brown, funzionario dell’Unione europea, ha analizzato questo mutamento su Le Monde diplomatique (febbraio 2002): «…niente più elenchi precisi o descrizioni prolisse di questi odiosi crimini, il cui scopo politico doveva essere sistematicamente ignorato. Ormai è alla finalità politica che si farà riferimento per fondare una nuova categoria di reati.» E qual è la finalità politica che rende condannabile una determinata azione? È la pretesa di sovvertire l’ordine costituito o la volontà di danneggiare le strutture politiche, economiche e sociali di un paese. Dunque l’elemento che caratterizza il reato di terrorismo non è più l’atto, bensì l’intenzione. La pericolosità della nuova normativa è evidente: chiunque legittimamente aspiri a una trasformazione radicale delle strutture politiche, economiche o sociali dei nostri paesi verrebbe preso di mira dalle nuove norme antiterroristiche. Per una conturbante associazione di idee, viene alla mente il percorso compiuto in questi anni da un altro concetto, quello di giustizia sociale. Nei testi di diritto canonico scritti da monsignor Eugenio Corecco si trova una riflessione su questo concetto, che si può così riassumere: la giustizia è una delle virtù “cardinali”, mentre la carità è una virtù “teologale”. Riattribuendo un significato preciso ai termini ormai sbiaditi della definizione canonica, il vescovo commenta: essendo virtù teologale, la carità è caratteristica distintiva del cristiano. La giustizia, che è soltanto una virtù cardinale, ossia importante, ma non essenziale, non è virtù tipica del cristiano e passa in secondo piano rispetto alla carità. Dunque chi persegue come ideale la giustizia nei rapporti sociali lo potrà fare, ma senza appellarsi al cristianesimo, la cui pratica storica va piuttosto intesa nel senso della carità, cioè le “opere di misericordia”. D’ora in avanti chi avrà “fame e sete di giustizia” dovrà realizzare questa aspirazione sotto la propria responsabilità, non avrà al suo fianco la Chiesa. Sarà solo. Perché questo accostamento fra la nuova definizione del reato di terrorismo e l’espulsione del concetto di giustizia sociale dal dibattito politico? Perché fanno parte di un unico progetto. Quando il prossimo autunno andremo a manifestare a Berna in nome di un elementare senso di giustizia verso gli anziani e verso di noi futuri anziani contro la riforma delle pensioni oscenamente neo-malthusiana proposta da Pascal Couchepin, sarà già pronto l’aggettivo per definire quella protesta: “terroristica”.

Pubblicato il

27.06.2003 14:00
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