Certificato intermedio, possono negarlo?

La mia capa andrà a fine settembre in pensione. Per questo ho chiesto un certificato di lavoro intermedio. Lei però mi ha convocato per un colloquio: vuole una motivazione per la mia richiesta di un certificato intermedio. Può pretenderla?

No. Lei in qualsiasi momento ha il diritto di chiedere un certificato di lavoro. Quindi anche un cosiddetto certificato intermedio da rilasciare mentre perdura il rapporto di lavoro. Non è necessaria nessuna motivazione. Basta il suo desiderio che le venga rilasciato un certificato di lavoro. È in ogni caso sempre raccomandabile chiedere un certificato intermedio ogni qual volta cambia il proprio superiore. La sua attuale capa è la persona che meglio concose il lavoro che lei esegue e può quindi valutare la sua prestazione lavorativa con cognizione di causa. Se lei dovesse lasciare il suo attuale posto di lavoro poco dopo il pensionamento della sua capa, i suoi nuovi capi ben difficilmente potrebbero valutare in maniera credibile le sue mansioni e le sue prestazioni: non avrebbero abbastanza tempo. Riguardo alla forma e al contenuto, il certificato intermedio non si differenzia dal normale certificato di lavoro.


Indennità per malattia e trattenute

Da tempo sono in malattia. Ora mi accorgo che il capo dalle indennità per malattia mi deduce le trattenute per l'Avs, l'Ai, l'Ipg, la disoccupazione e il secondo pilastro oltre ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali e per l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Può farlo?

No. Indennità giornaliere versate dalle assicurazioni non sono stipendi soggetti all'Avs. Per questo non vi può esser praticata nessuna trattenuta. Le indennità giornaliere non sono uno stipendio, ma un surrogato dello stipendio. E non vengono versati dalle ditte, ma attraverso l'assicurazione. Di regola questo significa anche che non si devono versare nemmeno i premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Anche i premi assicurativi oggi vengono per lo più calcolati sulla base dello stipendio soggetto all'Avs. Le trattenute sociali vengono praticate durante un'assenza per malattia o infortunio soltanto fino a quando la sua ditta le versa lo stipendio. Non appena l'assicurazione fornisce le sue prestazioni c'è l'esenzione dai premi. Se però la sua ditta accanto alle prestazioni assicurative continua a versare una quota dello stipendio, ecco che questa quota di stipendio è soggetta alle trattenute. Questo è quanto accade nel caso di un versamento dilazionato dell'indennità giornaliera, se l'assicurazione paga soltanto dal 31° giorno di malattia e i primi 30 giorni sono assunti dalla sua ditta. Soltanto delle pure prestazioni assicurative sono esentate dalle trattenute. Se la sua Cassa pensione le concede un'esenzione dal premio, questo dipende dal regolamento della Cassa stessa.

Pubblicato il 

09.09.11

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