Devo farmi visitare dal loro medico?

Da alcune settimane sono ammalata. Al mio datore di lavoro ho fatto avere come prescritto un certificato medico. Ora il mio capo pretende che mi faccia visitare dal medico di fiducia della ditta. Lo studio di questo medico è proprio vicino alla sede della ditta per cui lavoro, ma io vivo in un'altra località. Ci devo veramente andare? E chi mi paga il biglietto del treno?

Sì, i suoi superiori possono pretendere che lei si sottoponga ad una visita presso il medico di fiducia della ditta. Spesso il datore di lavoro ordina una visita presso il suo medico di fiducia quando dubita della correttezza del certificato medico prodotto dal dipendente. Ad esempio se i suoi superiori hanno già fatto cattive esperienze con il suo medico di fiducia. L'obbligo di sottoporsi ad una visita medica presso il dottore di fiducia del datore di lavoro deriva dall'obbligo di fedeltà del dipendente. Lei deve quindi adempiere alla richiesta del suo capo. Se lei si rifiuta di andare all'appuntamento presso il medico di fiducia non ha più diritto alla continuazione del versamento del salario secondo l'art. 324a del Codice delle obbligazioni (Co). Oltre alla fattura del medico, la sua ditta le deve rimborsare i costi del viaggio dal suo domicilio allo studio del medico di fiducia della ditta.  Tra l'altro: il medico di fiducia può comunicare al datore di lavoro soltanto se sussiste un impedimento al lavoro. Della sua diagnosi non può parlare.


La disdetta in vacanza è valida?

Da anni sono addetto al servizio in un ristorante. Qualche settimana fa ho preso delle vacanze e proprio in quel periodo mi è stata recapitata una lettera con la quale il mio datore di lavoro di comunicava la disdetta del contratto. È lecito?

No. Per lei che è addetto al servizio vale il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). L'art. 7 prevede una protezione dalla disdetta durante il periodo delle ferie contrattuali. Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante un periodo di ferie contrattuali del lavoratore. Se però la disdetta ha luogo prima dell'inizio delle vacanze il periodo di disdetta non si estende. Come lei dice, ha ricevuto la lettera di disdetta durante la sua assenza per ferie. La disdetta non è quindi valevole. Se però lei non fosse assoggettato al Ccnl, ma al Codice delle obbligazioni (Co), ecco che allora la disdetta sarebbe valida. L'art. 336c Co non prevede infatti un periodo di protezione dalla disdetta durante le ferie.

Pubblicato il 

23.04.10

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