Gratifica: ho diritto ad una parte?

Ho disdetto il mio contratto di lavoro per la fine di ottobre. Negli ultimi anni, se gli affari andavano bene, ricevevamo sempre una gratifica che ci veniva consegnata per Natale. Gli affari stanno andando bene anche quest'anno. Il mio datore di lavoro ha lasciato intendere ai miei colleghi che anche quest'anno riceveranno la gratifica. A me invece non ha detto nulla. Con la disdetta del contratto posso far valere la pretesa per il versamento di una gratifica proporzionale al tempo che ho lavorato in ditta quest'anno?

Non necessariamente. Deve guardare cosa dice il suo contratto di lavoro o il Contratto collettivo di lavoro (Ccl) del suo settore. Se il rapporto di lavoro cessa prima del momento in cui normalmente viene data la gratifica lei ha diritto ad una parte proporzionale di essa soltanto se ciò è stato pattuito. È quanto prevede il Codice delle obbligazioni (Co). Questo vale però solo se si tratta effettivamente di una gratifica, e non di una tredicesima mensilità. La gratifica è un vesamento straordinario volontario del datore di lavoro, non è definita a priori in cifre e viene data in certe occasioni particolari, come il Natale o la chiusura dell'anno contabile. Viceversa la tredicesima è una parte costitutiva dello stipendio, corrisponde al salario mensile pattuito (o, se il salario non ha un ammontare regolare, al salario mensile medio), e viene versata senza condizioni. Allo scioglimento del rapporto di lavoro si ha diritto al versamento di una quota proporzionale della tredicesima anche se questo non è stato esplicitamente pattuito. Nel suo caso, trattandosi di una gratifica, e senza un accordo verbale o scritto, lei non può vantare alcuna pretesa per il versamento di una quota proporzionale della tredicesima. Il suo rapporto di lavoro termina infatti alla fine di ottobre, prima che, a Natale, sia consegnata la gratifica.


Disoccupati: ci sono termini di attesa diversi?

Io e un collega siamo stati licenziati alla fine di agosto. Ci siamo annunciati assieme alla cassa disoccupazione. Ma mentre il mio collega ha ricevuto le indennità di disoccupazione subito dopo essersi annunciato, io ho dovuto aspettare dieci giorni. È possibile?


Sì. Nella maggior parte dei casi si ha diritto alle indennità di disoccupazione soltanto dopo una disoccupazione registrata di un certo numero di giorni lavorativi. La durata di questo tempo di attesa dipende dal reddito e da un eventuale obbligo di mantenimento nei confronti dei figli di meno di 25 anni. Fino ad un reddito di 3 mila franchi non ci sono tempi d'attesa per nessuno. Chi ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di meno di 25 anni deve rispettare un tempo d'attesa di cinque giorni se il suo reddito è di almeno 5'001 franchi. Chi non ha obblighi di mantenimento deve rispettare questo termine di cinque giorni se ha un reddito di almeno 3'001 franchi al mese. Tale tempo di attesa per una persona senza obblighi di mantenimento è di 10 giorni con un reddito superiore a 5'001 franchi e diventa di 15 giorni con un reddito compreso fra 7'501 e 10'416 franchi. Se lei dunque ha dovuto aspettare 10 giorni significa che non ha obblighi di mantenimento verso dei figli minori di 25 anni e che guadagna fra 5'001 e 7'501 franchi al mese. Il suo collega invece ha un obbligo di mantenimento nei confronti di uno o più figli di meno di 25 anni d'età e guadagna meno di 5'001 franchi.

Pubblicato il 

12.10.12

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