Amianto

Il Fondo per le vittime dell’amianto (Fva) è finalmente realtà: l’omonima fondazione che lo gestisce, operativa dal 3 luglio, è pronta a esaminare le prime richieste di risarcimento e a fornire le prestazioni previste.

Frutto dell’intesa scaturita nel novembre 2016 tra associazioni delle vittime, sindacati, assicurazioni e imprese nell’ambito della tavola rotonda istituita a questo scopo, il Fva prevede misure di sostegno finanziario sia alle persone che hanno subito in Svizzera un’esposizione (lavorativa o ambientale) alla polvere killer e si sono ammalate, sia ai loro familiari, così come l’istituzione di un servizio di sostegno e accompagnamento psicosociale (care service). Un servizio rivolto alle persone confrontate con la malattia e i loro cari ma anche a tutti coloro che sono consapevoli di aver lavorato o vissuto in ambienti contaminati e che, complice il lungo periodo di latenza delle patologie asbesto-correlate, convivono per anni con la paura di ammalarsi.


Pensato in origine solo per quelle vittime che hanno subito l’esposizione al di fuori dell’ambito lavorativo e che pertanto sono escluse dalle prestazioni della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (si pensi a quelle casalinghe che lavavano in casa le tute da lavoro dei loro mariti impregnate di polvere o a semplici cittadini che hanno vissuto nei pressi di fabbriche che usavano amianto), il fondo – dotato di circa 100 milioni di franchi, in parte ancora da reperire – consentirà anche di riparare ai torti subiti da vittime cui la malattia professionale è stata riconosciuta.


Come illustrato nei documenti allegati a questo articolo, per la prima categoria di vittime il Fva prevede tre forme di indennizzo: oltre a un risarcimento del danno morale per le persone colpite da mesotelioma (il tipico cancro da amianto che colpisce soprattutto la pleura, la membrana che avvolge il polmone) a partire dal 2006 o per i loro familiari in caso di decesso, indennità per la perdita di guadagno a causa della malattia se questa è stata contratta dopo il 1° gennaio 2012 e prima del pensionamento, così come (sempre solo per i casi dal 2102) indennità forfettarie per partner e figli che possono essere fatte valere in caso di morte.


In questo modo il Fva contribuisce a garantire una sostanziale parità di trattamento con le vittime che beneficiano delle prestazioni previste dalla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (Lainf), che a loro volta beneficiano del fondo: l’intesa raggiunta nell’ambito della citata tavola rotonda ha infatti consentito di correggere l’odiosa prassi della Suva di versare “a rate” il risarcimento (la cosiddetta “indennità per menomazione dell’integrità”) che di fatto priva la maggioranza dei malati di mesotelioma della metà della somma che spetterebbe loro. Da inizio 2017 l’indennità viene versata subito e in una sola tranche dalla Suva mentre per i casi passati sarà il Fva a farsi carico degli indennizzi non versati.


Il Fva prevede infine anche la possibilità di prestazioni a vittime di malattie asbesto-correlate diverse dal mesotelioma (cancro del polmone e di altri organi, placche pleuriche eccetera), su cui è prevista una valutazione caso per caso.
Ora, fissate le regole e entrato in carica il Consiglio di fondazione, non resta che attendere le prime richieste e le prime decisioni.

Pubblicato il 

06.07.17

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