All’atto della mia assunzione ho pattuito una provvigione con il mio nuovo datore di lavoro. L’importo di tale provvigione varia al variare dei risultati d’esercizio. Tale accordo è stato fissato per iscritto. Nel frattempo sono disponibili i risultati d’esercizio dello scorso anno e io dovrei ricevere la mia percentuale. Il mio superiore esige tuttavia un esatto elenco delle mie richieste. Finora, in tutti i miei precedenti posti di lavoro, ho sempre ricevuto automaticamente il conteggio delle provvigioni dall’azienda. A tale proposito non ho stretto alcun tipo di accordo con il mio nuovo datore di lavoro. Ritengo comunque che l’azienda sia tenuta ad inviarmi un conteggio completo. È giusto? Sì, è giusto. Se il lavoratore non è tenuto contrattualmente a presentare il conteggio delle sue provvigioni, tale compito spetta senz’ombra di dubbio al datore di lavoro (art. 322c, cpv. 1 CO). Il conteggio deve indicare gli affari che danno diritto alla provvigione (nome del cliente, tipo, volume e data della conclusione dell’affare), l’importo e la data di scadenza della provvigione. Secondo la prassi, un eventuale reclamo relativo ai conteggi delle provvigioni deve essere presentato entro un periodo adeguato; in caso contrario, in applicazione del principio della buona fede, i conteggi si intendono approvati. Il diritto alla consegna del conteggio permane anche al termine del rapporto di lavoro. Il solo diritto di visione non soddisfa i requisiti legislativi (commento Streiff/von Känel N2 all’art. 322c CO). Il suo datore di lavoro ha dunque l’obbligo di consegnarle un conteggio preciso e completo delle provvigioni che le spettano. * * * A causa di una ferita da taglio alla mano mi è stata riconosciuta un’incapacità lavorativa di due settimane. Ho ripreso a lavorare solo questa settimana. L’infortunio si è verificato il mercoledì che precedeva l’inizio delle mie vacanze. Il mio medico mi ha certificato una totale incapacità lavorativa per due settimane. Il sabato successivo sono andato una settimana in vacanza in Ticino. Avevo prenotato questo viaggio da tempo e non volevo annullare la mia prenotazione. Il mio superiore mi ha però comunicato che detrarrà questa settimana dal mio saldo vacanze. Eppure in questo periodo mi trovavo in uno stato di incapacità lavorativa, dovuto ad infortunio. È giusto che il mio superiore detragga tale settimana dal mio saldo vacanze? Sì, il suo datore di lavoro può detrarre tale settimana dal suo saldo vacanze. Le vacanze sono finalizzate al riposo. Se durante la fruizione delle vacanze il lavoratore è costretto a letto a causa di una malattia o di un infortunio, deve seguire una terapia o sottoporsi a visite mediche, non ha la possibilità di riposarsi ed ha quindi il diritto di fruire di queste vacanze in un secondo momento. Dietro presentazione del relativo certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a pagare questo periodo come malattia o infortunio. Tale diritto sussiste tuttavia solo se durante le vacanze il lavoratore non ha effettivamente avuto modo di riposarsi a causa della malattia o dell’infortunio. L’incapacità al lavoro non comporta infatti automaticamente anche un’incapacità alle vacanze. Nel suo caso la ferita da taglio ha determinato un’incapacità lavorativa e un handicap temporaneo, ma non le ha impedito di riposarsi durante le sue vacanze in Svizzera. Per questa settimana di vacanze il suo datore di lavoro non ha dunque diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni. Diverso sarebbe stato se, a causa della ferita alla mano, lei non fosse andato in vacanza perché costretto a rimanere a casa. In tal caso questa settimana non avrebbe potuto essere conteggiata come settimana di vacanze.

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29.04.05

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