Congedo non pagato: mi possono licenziare?

Vorrei fare un soggiorno linguistico di sei mesi negli Usa. Il mio capo è d'accordo, potrò prendermi sei mesi di congedo non pagato. Un licenziamento durante questo congedo sarebbe permesso?

Sì. Durante un congedo non pagato si sospendono gli obblighi principali delle parti del contratto. Questo significa che lei come lavoratrice è liberata dall'obbligo di fornire la prestazione lavorativa pattuita contrattualmente. E il suo datore di lavoro non è obbligato a versare il salario e a trasmettere le trattenute salariali alle assicurazioni sociali. Per il resto invece continua a valere il rapporto di lavoro con tutti gli altri diritti e tutti gli altri obblighi. Per questo le può essere data la disdetta esattamente come se lei stesse effettivamente lavorando. È quindi consigliabile regolare esplicitamente i punti più importanti in un apposito accordo: si potrebbe pensare ad una regola in base alla quale i termini di disdetta cominciano a decorrere soltanto alla ripresa del lavoro. Inoltre in caso di congedo non pagato è assolutamente necessario prestare attenzione al fatto che lei non avrà diritto al versamento del salario nemmeno nel caso in cui durante il congedo si ammalasse o subisse un infortunio. È quindi importante che lei prima della partenza verifichi le prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione infortuni. E per evitare una lacuna nei contributi Avs  durante il suo congedo lei potrà versare un importo minimo per persone senza attività lucrativa.

Periodo di prova non fissato: termine di disdetta?

Due settimane fa ho cominicato a lavorare presso un nuovo datore di lavoro. Il settore di impiego e i compiti assegnatimi non corrispondono alla descrizione fatta nell'offerta di lavoro. Anche il clima di lavoro non è buono. Per questo mi sono deciso a dare la disdetta. Ho già anche in vista un nuovo posto di lavoro. Nel mio contratto non si parla di periodo di prova. Secondo contratto il termine di disdetta nel primo anno di servizio è di un mese. Davvero ho un termine di disdetta di un mese?

No. Secondo l'art. 335b del Codice delle obbligazioni (Co) il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. Durante il periodo di prova lei o il datore di lavoro potete dare la disdetta dal contratto di lavoro con un preavviso di sette giorni. Questo vale nel caso in cui contrattualmente non si sia stabilito altro e nemmeno un Contratto normale di lavoro (Cnm) o un Contratto collettivo di lavoro (Ccl) regolino la questione. Il contratto di lavoro, il Cnm o il Ccl possono estendere il periodo di prova fino ad un massimo di tre mesi, ma possono anche farlo durare meno di un mese o non prevederlo affatto. Lo stesso vale per il termine di disdetta: per scritto può essere concordato un altro termine. Riassumendo: dato che nel suo caso non è stato stabilito nulla per contratto, ecco che il primo mese è considerato tempo di prova e lei può dare la disdetta con un preavviso di sette giorni.

Pubblicato il 

06.05.11

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