Protezione dei lavoratori

La decisione di chiudere cantieri e fabbriche in diversi cantoni ha lanciato un dibattito sulle priorità del Paese. Si devono adottare delle misure tali da garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori oppure si devono mantenere aperte le attività economiche tentando di mitigare la crisi economica in arrivo? Tale approccio pone queste due opzioni sulla bilancia, come se fossero equivalenti. Tuttavia, non esiste un diritto al profitto, mentre il diritto alla salute esiste ed è riconosciuto dal diritto internazionale.

 

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sancito nella sua Costituzione che “il godimento del più alto livello di salute possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”. In egual misura, gli Stati firmatari della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Cisdec; ratificata dalla Svizzera) hanno riconosciuto esplicitamente tale diritto. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo considera che i suoi Stati membri abbiano l’obbligo di mettere in atto delle misure appropriate per garantire la protezione dell’integrità fisica delle persone facenti capo alla loro giurisdizione.


I testi internazionali precisano che il diritto alla salute s’applica al mondo del lavoro. In virtù della Cisdec, la Confederazione è tenuta ad adottare le misure necessarie per “garantire il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale” e “la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere”.
Gli strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) s’occupano anche della salute delle lavoratrici e dei lavoratori. La Convenzione dell’Ilo sulla promozione della sicurezza e la salute sul lavoro riconosce il diritto “a un ambiente di lavoro sicuro e salubre” e impone ai governi di combattere e ridurre al minimo le fonti di rischio e di pericolo imputabili al lavoro. Contrariamente a Germania, Austria, Belgio e altri 46 Stati, finora la Svizzera ha rifiutato di ratificare tale testo.

 

Norme per edili e personale domestico
Il nostro Paese ha tuttavia ratificato due strumenti settoriali dell’Oil che contengono disposizioni vincolanti, le quali possono essere invocate durante la pandemia: la Convenzione sui requisiti di sicurezza dell’edilizia e la Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici.


La prima impone al governo di garantire che tutte le persone che lavorano nell’edilizia abbiano a disposizione “tutti i dispositivi di protezione personale necessari e in condizioni tali da permettere un utilizzo immediato”. Vista la penuria di materiale di protezione che il Paese sta attualmente sperimentando nel settore ospedaliero (mascherine, disinfettante, guanti ecc.), è difficile credere che quest’obbligo possa essere rispettato nei cantieri che rimangono aperti. Questa Convenzione esige altresì che il governo disponga di un sistema di ispezione che garantisca l’applicazione effettiva della legislazione sulla sicurezza nel settore. Tuttavia, nella maggior parte dei cantoni svizzeri i servizi d’ispezione del lavoro sono carenti di personale e non sembrano dunque in grado di effettuare una sorveglianza conforme agli obblighi internazionali.


La seconda Convenzione impone al governo di adottare delle misure affinché la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori domestici siano garantite e di tenere in conto i rischi specifici del settore. Il lavoro domestico sembra però sia stato dimenticato dal Consiglio federale, sebbene tale settore coinvolga principalmente delle persone in situazione precaria e maggiormente esposte a rischi di contagio. Al momento attuale, questi lavoratori devono presentarsi sul posto di lavoro, malgrado la manifesta impossibilità di mantenere una distanza di sicurezza (come ci si potrebbe occupare di bambini o anziani senza un contatto fisico?). Se tali persone sono considerate “vulnerabili a rischio” a causa della loro età o del loro stato di salute – e il telelavoro non è evidentemente un’opzione –, la sola alternativa possibile è quella di conceder loro un congedo pagato. Tale congedo difficilmente verrà accordato se il lavoro non è interamente dichiarato. E in ogni caso, nessun meccanismo di controllo sembra essere stato messo in atto. In questo settore in particolare, l’inazione del governo costituisce una violazione crassa nei confronti dei suoi obblighi internazionali.


È necessario inoltre sottolineare che mentre le ordinanze del Consiglio federale hanno previsto un nuovo reato – punibile con una pena sino a tre anni di reclusione – per l’organizzazione di una manifestazione pubblica o di un’attività associativa, il Governo non ha ritenuto opportuno estendere tale sanzione al mancato rispetto delle disposizioni a tutela del diritto al salario delle lavoratrici e dei lavoratori malati o a rischio. Il patrimonio dei datori di lavoro disonesti è dunque maggiormente protetto del diritto fondamentale alla libertà di riunione.


Questi trattati internazionali – spesso poco conosciuti – si rivelano degli strumenti utili in questi tempi di crisi: permettono infatti di ricordare alle autorità che hanno l’obbligo di garantire un luogo di lavoro sano e salubre o, quando ciò non fosse possibile, di interrompere l’attività. In caso contrario, una volta superata la crisi, sarà il momento di riflettere a come presentare la responsabilità delle autorità dinanzi a delle istanze nazionali e internazionali. La salute dei lavoratori vale più dei profitti: non è uno slogan, ma un principio di diritto internazionale.

Pubblicato il 

09.04.20

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