Amianto, si va verso la fine dell’omertà in Svizzera? Sembrerebbe di sì. L’avvocato Massimo Aliotta e il suo collega David Hausmann – entrambi promotori e responsabili dell’Associazione di vittime dell’asbesto e parenti di Zugo (Vao, 041/766 47 77, www.asbestopfer.ch) – stanno esaminando le possibilità giuridiche di avviare procedure civili e penali contro i responsabili di alcune ditte che negli ultimi decenni hanno prodotto o manipolato amianto in Svizzera. «Gli accertamenti sono a buon punto», aveva affermato ad area già a inizio estate l’avvocato Aliotta che ora, da noi interpellato, evita di fornire dettagli sul lavoro in corso come pure di specificare i tempi nei quali si concretizzerà una paziente e complessa raccolta di informazioni che dura da parecchi mesi. A differenza di paesi come la Francia, l’Italia, la Gran Bretagna o il Sudafrica – dove le vittime e i loro famigliari sono impegnati da lustri in cause legali contro le ditte che li hanno esposti alle polveri di amianto – l’omertà finora l’ha fatta da padrona in Svizzera. E questo malgrado il fatto che la Confederazione sia stata – grazie alla Eternit – la culla dell’amianto-cemento, il paese in cui il minerale cancerogeno è stato manipolato e usato come forse in nessun altra parte al mondo. Per l’avvocato Massimo Aliotta il “deserto” civile e penale svizzero e l’omertà su cui poggia sono esasperanti: «La difficoltà maggiore – osserva – è trovare dei clienti, spesso sono degli eredi, disposti a intraprendere delle procedure legali. È una cosa molto delicata qui in Svizzera. Ogni tanto c’è qualche italiano aperto a tale possibilità, ma fra gli svizzero-tedeschi praticamente nessuno. È pazzesco» Le ragioni che spiegano il ritardo accumulato dalla Svizzera nella difesa legale delle vittime dell’amianto e dei loro famigliari sono diverse. Innanzitutto, «la maggioranza delle persone che muoiono a seguito di un mesotelioma sono degli stranieri (italiani, spagnoli, portoghesi, eccetera) che nel frattempo sono rientrati al loro paese». Poi, in Svizzera esiste «un atteggiamento di omertà particolare poiché il potere della famiglia Schmidheiny fa sì che a Niederurnen e a Payerne le famiglie hanno paura ad uscire allo scoperto. Inoltre i politici non dimostrano nessun interesse a sollevare l’argomento». Infine, è la natura della malattia (il mesotelioma o tumore della pleura o del peritoneo) e il suo lungo tempo di latenza (fra i 20 e i 40 anni intercorrono fra esposizione e primi sintomi) a scoraggiare la combattività: «Molte volte le persone muoiono senza nemmeno sapere che la causa della loro malattia sono le polveri di amianto. E poi una persona quando si ammala non ha più la forza di occuparsi di queste cose: non chiamo un avvocato se so che mi restano solo mesi o pochi anni di vita», osserva Massimo Aliotta. Oltre a tutti questi elementi, ve n’è uno – ed è forse l’ostacolo meno facilmente superabile – di carattere giuridico: la virtuale impossibilità di percorrere la via della responsabilità civile. Il Codice delle obbligazioni prevede infatti un lasso di tempo di soli 10 anni entro cui è possibile reclamare risarcimenti o riparazioni per danni provocati da terzi, come per esempio le ditte nelle quali i lavoratori sono stati esposti a polveri di amianto. Il Tribunale federale (Tf) ci ha poi messo del suo stabilendo anni fa che la prescrizione di 10 anni comincia a partire dalla cessazione del rapporto lavorativo, e non quando la malattia si manifesta (solitamente anni o decenni più tardi). Siccome in Svizzera il divieto assoluto di fabbricazione dell’amianto esiste dal 1994, «noi stiamo cercando delle persone che hanno lavorato a contatto con l’amianto ancora negli anni ‘93 e ‘94 e che prima o poi con ogni probabilità svilupperanno un mesotelioma o un’asbestosi», spiega Massimo Aliotta. Tutti i casi precedenti, invece, sono giuridicamente caduti in prescrizione. «Una situazione legale profondamente ingiusta che può essere cambiata solo a livello di parlamento federale oppure attraverso una giurisprudenza del Tf che dica che nei casi di esposizione all’amianto la prescrizione non vale: ma ciò è molto difficile», osserva l’avvocato. Un pertugio, comunque, esiste. L’avvocato Aliotta potrebbe infatti puntare sull’articolo 60 del Codice delle obbligazioni (Co). Tale articolo, se da un lato prevede la prescrizione dell’azione di risarcimento o di riparazione entro 10 anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno, dall’altro stabilisce che se in gioco c’è un comportamento suscettibile di sfociare in una denuncia penale la prescrizione di 10 anni non vale. Vale invece una «prescrizione più lunga», e questa «si applica anche all’azione civile» (art. 60, cpv. 2). L’idea potrebbe quindi essere quella di sporgere denuncia penale contro dirigenti di ditte che hanno prodotto o manipolato amianto e vedere in seguito se è possibile prolungare la prescrizione di 10 anni individuando delle violazioni del Codice penale (per esempio argomentando che le persone alla testa delle ditte in questione sapevano che i lavoratori erano esposti a una sostanza che li avrebbe portati ad ammalarsi). Se l’infrazione penale venisse riconosciuta, la prescrizione di 10 anni prevista dal Co per l’azione civile verrebbe prolungata. E in questo modo si potrebbe ottenere il riconoscimento della responsabilità civile anche per casi precedenti al 1994.

Pubblicato il 

17.10.03

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